Statuto della Federazione Italiana Cuochi
REGISTRATO ALL’UFFICIO DELLE ENTRATE DI ROMA N. 1
Angelo Caglinone Notaio
Allegato “A” all’atto n. 12.833 di Raccolta
TITOLO I COSTITUZIONE – SEDE – STRUTTURA
Art. 1
E’ costituita un’associazione denominata “FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI” con sede in Roma, in Piazzale delle Crociate N . 15. La Federazione Italiana Cuochi ha facoltà di istituire altri uffici di rappresentanza in tutto il territorio Italiano o Estero, senza che ciò comporti modifica al presente statuto. La durata della Federazione Italiana Cuochi è illimitata.
Art. 2
La Federazione Italiana Cuochi è apartitica, indipendente e senza finalità di lucro.
Art 3
La Federazione Italiana Cuochi è formata da tutti gli iscritti alle Associazioni Provinciali e Territoriali, legalmente costituite, e coordinate dalle Unioni Regionali, nonchè dalle Associazioni e Delegazioni Estere, che ne sono parte integrante.
Le Associazioni Territoriali esisteranno fino a quando produrranno almeno 50 (cinquanta) tesserati; poi confluiranno automaticamente nell’Associazione della Provincia di appartenenza.
TITOLO II SCOPO
Art. 4
La Federazione Italiana Cuochi si propone di perseguire i seguenti scopi:
- Raccogliere ed unificare intorno ad essa le Unioni Regionali, le Associazioni Provinciali e quelle Territoriali già esistenti alla data odierna, nonché le Associazioni e Delegazioni estere, coordinandole tra loro, per dar vita ad uno spirito unitario che accresca il prestigio sociale, economico e professionale della categoria. Stimolare altresì la crescita e la formazione di nuove associazioni sul territorio nazionale ed estero al fine di sviluppare capillarmente la propria attività.
- Costituire la rappresentanza sul territorio nazionale di coloro che si dedicano all’attività culinaria professionale, nei confronti di istituzioni e di enti, creando occasioni di incontro e dibattito sui problemi della categoria, favorendo una migliore conoscenza e cooperazione tra tutti i soggetti che operano nel settore.
- Promuovere, autonomamente e in collaborazione con altri enti, tutte le iniziative che contribuiscano alla conoscenza e alla diffusione della cultura gastronomica italiana, nonchè alla tutela del suo patrimonio storico.
- Progettare, organizzare e gestire attività di formazione, di aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori del settore, anche attraverso una collaborazione sinergica con gli Istituti Alberghieri e le Scuole di Cucina.
- Approfondire le conoscenze tecniche di cucina, predisponendo, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, pubblicazioni, dibattiti e convegni su temi di generale interesse del settore della ristorazione di qualsiasi ambito e grado (privato, collettivo, turistico etc), coinvolgendo a tal fine l’attenzione degli organi di formazione, informazione e cultura.
- Evidenziare, attraverso manifestazioni, concorsi, premi e riconoscimenti, l’eccellenza professionale e l’attività meritoria dei cuochi (anche sotto il profilo deontologico), quale esempi di una qualificazione che sia adeguata ai contesti, alle trasformazioni e alle esigenze della cucina italiana e della sua diffusione nel mondo.
- Ottenere dalle pubbliche amministrazioni o da privati il riconoscimento morale e l’aiuto necessario per poter perseguire, anche attraverso Fondazioni, scopi di pubblica utilità, assistenza e solidarietà sociale a favore della categoria. Istituire un “Fondo di Solidarietà” regolamentato, con il quale intervenire a sollievo di iscritti particolarmente bisognosi segnalati dalle varie associazioni di appartenenza.
- Collaborare, aderire o partecipare attivamente esprimendo proprie rappresentanze, a confederazioni, enti nazionali, comunitari, internazionali o sovranazionali che espletino o prevedano settori di attività inerenti alla categoria, e al proprio ambito di competenza, alla protezione civile, alle associazioni sportive ed associazioni culturali in genere.
- Costituire società di capitali e/o cooperative a.r.l. per svolgere attività di natura commerciale o di servizi ed eventi specifici, sempre legati alle attività federali.
TITOLO III ASSOCIATI
Art. 5
Possono aderire alla Federazione Italiana Cuochi tutti i cittadini italiani o stranieri che si dedichino o si siano dedicati professionalmente all’attività culinaria, che si siano distinti per particolari attività di benemerenza e/o di sostegno nei confronti della categoria dei “Cuochi”, sempre e unicamente per tramite delle Associazioni Provinciali, Territoriali ed Estere legalmente costituite.
Gli associati hanno diritto a fruire dei servizi resi dalla Federazione e sono legittimati a prendere parte attivamente, attraverso le proprie associazioni e i loro organi di competenza, alla vita e all’amministrazione della stessa, in conformità con le funzioni e il ruolo che le “rappresentanze” Regionali, Provinciali, Territoriali ed Estere svolgono in essa. In particolare, tutti gli associati hanno il diritto di partecipare, in persona dei loro delegati, alle assemblee secondo le modalità indicate negli articoli del presente statuto.
Art. 6
Gli associati si distinguono in “Effettivi”, “Onorari” e “Sostenitori”.
Art. 7
Sono “Associati Effettivi” tutti i “Soci Professionisti” e gli “Allievi”.
a) I Soci Professionisti sono coloro che esercitano e/o hanno esercitato l’attività culinaria come attività primaria lavorativa, senza discriminazione alcuna derivante dal rapporto di impiego, e che ne abbiano fatto domanda tramite le rispettive sedi di appartenenza. Per sedi di appartenenza si intendono le sedi provinciali della propria residenza o la sede provinciale del luogo di lavoro o nella quale si trova la scuola in cui svolgono e/o hanno svolto tale incarico.
b) I Soci Allievi sono coloro che, in qualità di studenti, frequentano corsi di cucina in Istituti Alberghieri di ogni ordine e grado e che ne abbiano fatto domanda tramite le rispettive sedi di appartenenza.
Sono “Soci Onorari” tutti coloro che , per particolari attività svolte o per aiuti costituenti benemerenza, siano ritenuti meritevoli di tale nomina dalle singole Associazioni Provinciali, Territoriali ed Estere.
La nomina dovrà essere ratificata dall’Unione Regionale di competenza e la Federazione Italiana Cuochi dovrà prendere atto di tale nomina. Per ciò che concerne le Associazioni e/o le Delegazioni Estere, tale nomina, verrà invece ratificata a seguito di specifica richiesta direttamente dal Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Cuochi. Ogni Associazione ed Unione Regionale dovrà tenere una lista aggiornata dei soci onorari di sua competenza.
Sono “Soci Sostenitori” – con i contenuti e le modalità specificamente stabiliti dai rispettivi Consigli di appartenenza – tutti coloro che, svolgono attività di promozione e di tutela degli interessi sociali ed associativi della Federazione Italiana Cuochi, che siano ritenuti idonei di tale nomina dalle singole Associazioni Provinciali, Territoriali ed Estere.
I “Soci Sostenitori” hanno l’obbligo di osservare il presente statuto e quelli delle associazioni a cui fanno riferimento e di rispettare le deliberazioni assunte dagli organi federali, astenendosi da comportamenti che possono risultare contrari allo scopo ed all’attività della Federazione. Il diritto di voto e la possibilità di ricoprire cariche all’interno della Federazione Italiana Cuochi, nonchè nell’ambito delle singole Associazioni Regionali, Provinciali ed Estere, spetta solo agli “Associati Effettivi” che abbiano compiuto la maggiore età.
Art. 8
Gli Associati costituiscono ed esercitano la propria azione attraverso “rappresentanze” Regionali, Provinciali, Territoriali o Estere. A tali associazioni spetta il compito di svolgere a livello territoriale, in piena autonomia e responsabilità, le attività dirette al perseguimento degli scopi sociali, stabilite per ciascuna di esse dalle relative Assemblee.
Le Associazioni devono essere legalmente riconosciute, ed il loro statuto e regolamento interno deve essere conforme a quello della Federazione italiana Cuochi.
Le Associazioni devono essere composte da un numero di iscritti non inferiore a 50 e devono esercitare la loro attività esclusivamente nell’ambito territoriale a cui fanno riferimento.
Le Associazioni e le Delegazioni Estere, benchè vincolate alla legislazione vigente nel proprio stato di appartenenza, sono tenute comunque ad esprimere nei propri statuti e/o atti costitutivi coerenza con i principi e le finalità istituzionali della FIC, secondo una valutazione preventiva del Consiglio Nazionale.
Le Delegazioni Estere possono aderire alla Federazione mediante apposita domanda, con un numero minimo di 25 iscritti, e devono essere presiedute da un Delegato Responsabile designato dal Consiglio Nazionale della Federazione e da questo autonomamente revocabile.
Art. 9
La qualità di associato si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità;
c) per indegnità.
Il Provvedimento di Radiazione per indegnità viene assunto dal Consiglio Nazionale dopo aver sentito l’interessato e garantito il suo diritto di difesa nella prima riunione utile.
Il provvedimento, avviato su segnalazione del Consiglio Direttivo Regionale, Provinciale, Territoriale o Estero, deve essere votato dalla maggioranza assoluta dei componenti, a scrutinio segreto. Contro il provvedimento di radiazione del Consiglio Nazionale, l’interessato può presentare ricorso al Collegio Arbitrale che delibererà in modo inappellabile sulla vertenza.
Nel periodo intercorrente la comunicazione all’associato da parte del Consiglio Direttivo Regionale, Provinciale, Territoriale e/o Estero della richiesta di radiazione per indegnità e la data di convocazione della riunione per la decisione del provvedimento dinnanzi al Consiglio Nazionale, l’associato è sospeso cautelativamente da ogni funzione ricoperta all’interno della sua associazione di appartenenza e da eventuali cariche nazionali. Il periodo di sospensione si protrae sino al termine dell’eventuale ricorso dinnanzi al Collegio Arbitrale. Contro il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Nazionale, l’interessato può proporre ricorso entro 60 (sessanta) giorni davanti al Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale, dopo aver sentito l’interessato, decide a maggioranza dei suoi componenti il provvedimento definitivo ed inappellabile di conferma o rigetto della radiazione dell’associato per indegnità.
Art. 10
Gli associati sono tenuti:
a) all’osservanza scrupolosa del presente statuto;
b) al versamento della quota associativa, come pure di eventuali contributi, determinati annualmente dall’Assemblea Generale dell’associazione di appartenenza. Le quote di spettanza della Federazione e la quota minima destinata all’Unione Regionale, come pure eventuali contributi, saranno determinate annualmente dalle assemblee dei Delegati di competenza e, a norma del presente statuto, le modalità di versamento e le norme di applicazione saranno dettate dal regolamento interno;
c) a prestare la loro opera per il raggiungimento degli scopi sociali; d) a mantenere un comportamento decoroso e deontologicamente corretto nei confronti di tutti gli Associati. La qualità di socio non è trasmissibile agli eredi ed in ogni caso le quote o i contributi associativi versati non sono trasmissibili e non possono essere mai rivalutati.
TITOLO IV ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Art. 11
Gli organi della federazione sono:
A. L’Assemblea Nazionale dei Delegati
B. Il Consiglio Nazionale
C. La Giunta Esecutiva
D. Il Collegio Arbitrale
E. Il Collegio dei Sindaci Revisori
Gli Organi delle Unioni Regionali sono:
a) L’Assemblea Regionale dei Delegati
b) Il Consiglio Regionale
c) Il Collegio dei Sindaci Revisori
Gli Organi delle Associazioni Provinciali e Territoriali sono:
a) L’Assemblea Generale degli Associati
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Collegio dei Sindaci Revisori
Gli organi delle Associazioni estere sono:
a) L’Assemblea Generale degli Associati
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Collegio dei Sindaci Revisori
Gli organi delle Delegazioni Estere sono:
Il Delegato Estero nominato direttamente dal Consiglio Nazionale FIC.
Art. 12
L’Assemblea Nazionale dei Delegati è composta:
a) dai delegati espressi dalle Unioni Regionali;
b) dai delegati delle Associazioni Estere.
Le Unioni Regionali sono rappresentate in Assemblea Nazionale da un Delegato ogni 50 (cinquanta) iscritti alle Associazioni Provinciali e Territoriali di competenza che siano in regola con il versamento della quota associativa.
I Delegati Regionali sono eletti a loro volta dalle Assemblee Generali delle singole associazioni, che hanno diritto all’interno di queste a un delegato ogni 30 (trenta) associati in regola con il versamento della quota associativa. Possono partecipare in qualità di semplici uditori i rappresentanti delle Delegazioni Estere ma senza avere il diritto di voto.
Art. 13
L’Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, la cui durata coincide con l’anno solare. Essa si riunisce altresì qualora lo ritenga opportuno il Consiglio Nazionale o ne faccia richiesta un numero di Unioni Regionali, Associazioni Provinciali ed Estere pari ad un terzo.
L’Assemblea di ogni Unione Regionale, Associazione Provinciale, Territoriale ed Estera, si riunisce almeno una volta l’anno, entro tre mesi quella Regionale ed entro due mesi le altre, a partire dalla data di chiusura dell’esercizio sociale. Si riunisce altresì ogni volta che sia stata convocata l’Assemblea Nazionale dei Delegati, non appena sia pervenuta la convocazione di cui all’Art. 14 del presente statuto.
Art. 14
L’Assemblea Nazionale dei Delegati può essere convocata dal Consiglio Nazionale o anche, nei casi di particolare urgenza, dal Presidente della Federazione e/o dal suo Vicario, mediante lettera raccomandata, comunicazione telefax o via e-mail con conferma di ricezione, trasmessa alle singole Unioni Regionali, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per la riunione.
La stessa convocazione, contenente l’ordine del giorno, sarà pubblicata sul primo numero utile della rivista “il Cuoco” e sul sito ufficiale della Federazione.
L’Assemblea Regionale dei Delegati viene convocata dal Consiglio Regionale o dal Presidente Regionale e, in sua assenza dal Vice Presidente, con lettera raccomandata, comunicazione telefax o via e-mail con conferma di ricezione, inviata alle singole Associazioni Provinciali di competenza non appena ne riceverà notifica dalla Federazione o ogni qualvolta il Consiglio Regionale lo riterrà necessario, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione.
L’Assemblea Generale degli Associati delle singole associazioni viene convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente Provinciale e, in sua assenza, dal Vice presidente, tramite posta ordinaria prioritaria, lettera raccomandata, comunicazione telefax o via e-mail con conferma di ricezione inviata ai singoli associati e affissa presso la bacheca della sede, indicativamente 20 (venti) giorni prima della data di convocazione.
Art. 15
L’Assemblea Nazionale dei Delegati è presieduta dal Presidente della Federazione Italiana Cuochi o, in caso di impedimento, dal Presidente Vicario. In loro assenza l’assemblea può essere presieduta da uno dei Vice Presidenti o, in mancanza, da un delegato nominato dalla stessa Assemblea. In prima convocazione, l’Assemblea Nazionale Ordinaria è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno dei delegati, in seconda convocazione, da fissare almeno sei ore dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio appositamente delegato a partecipare all’Assemblea può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta da un altro delegato. Nessun delegato può comunque essere titolare di più di tre deleghe scritte. Le deleghe per l’Assemblea Nazionale si ritengono valide solo se presentate su carta dell’ Unione Regionale di appartenenza, firmate dal delegante e controfirmate dal Presidente Regionale. Le deleghe per l’Assemblea Regionale dei Delegati si ritengono valide solo se presentate su carta intestata dell’Associazione di appartenenza, firmate dal delegante e controfirmate dal Presidente Provinciale. Le deleghe per le Assemblee delle singole associazioni si ritengono valide solo se presentate per iscritto e controfirmate dal delegante. Le deleghe possono essere assegnate ai soli “Soci Effettivi”, che hanno il diritto esclusivo di voto.
Art. 16
L’Assemblea Nazionale dei Delegati può riunirsi in seduta ordinaria o straordinaria. Le deliberazioni dell’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei Delegati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. La votazione per l’elezione del Presidente è segreta e deve essere effettuata personalmente da ogni delegato che depositerà nell’urna predisposta il proprio voto e quello eventualmente ricevuto per delega.
Art. 17
Spetta all’Assemblea Nazionale dei Delegati in seduta ordinaria:
a) approvare la relazione annuale del Consiglio Nazionale;
b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
c) approvare il regolamento interno della Federazione;
d) ratificare la nomina del Consiglio Nazionale;
e) l’elezione e la revoca del Presidente;
f) l’elezione, su proposta del Presidente, del Tesoriere e del Presidente Vicario e la loro revoca;
g) la nomina del Presidente Onorario e dei Senatori;
h) la elezione del Collegio Arbitrale;
i) la elezione del Collegio dei Sindaci Revisori;
j) le deliberazioni sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
k) l’approvazione delle linee programmatiche dell’attività associativa nazionale;
l) la determinazione dell’importo spettante alla Federazione Italiana Cuochi della quota associativa.
Art. 18
Spetta all’Assemblea Nazionale dei Delegati in seduta straordinaria:
a) l’approvazione dello statuto della Federazione e delle relative modifiche;
b) deliberare lo scioglimento della Federazione Italiana Cuochi;
c) nominare, in caso di scioglimento, uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.
Art. 19
Per la costituzione delle Assemblee delle Unioni Regionali e delle Associazioni Provinciali, Territoriali ed Estere e per il loro funzionamento valgono le norme di cui agli Art. 13 e seguenti del presente statuto.
Alle Assemblee Ordinarie di dette associazioni spetta il compito di fissare le linee dell’attività territoriali, sempre in armonia con quelle generali della Federazione. Esse approvano il proprio bilancio, consuntivo e preventivo, e provvedono alla nomina dei Delegati che partecipano all’Assemblea Nazionale convocata in seduta Ordinaria o Straordinaria, come previsto dall’Art. 16 del presente statuto.
Eleggono i loro Presidenti e Vice Presidenti, nominano altresì, tra i propri associati, le cariche sociali degli organi destinati all’amministrazione e allo svolgimento delle attività sociali periferiche di loro pertinenza.
Eventuali approvazioni degli statuti e relative modifiche, nonché lo scioglimento di tali associazioni, devono essere deliberate nelle Assemblee in seduta straordinaria di riferimento.
Art. 20
La nomina del Consiglio Nazionale è ratificata dall’Assemblea Nazionale dei Delegati tenendo conto, nella sua composizione, della rappresentatività in percentuale di ogni Unione Regionale. Il Consiglio Nazionale è composto da un consigliere ogni 500 (cinquecento) iscritti tra gli “associati effettivi” delle Unioni Regionali, alle quali dovrà comunque essere garantito almeno un rappresentante, identificato nel Presidente dell’Unione o, previa diversa decisione, da altro soggetto prescelto e indicato dalla stessa. I consiglieri indicati dalle Unioni Regionali e nominati come membri del Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili
Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Nazionale provvederà alla loro sostituzione tenendo conto delle graduatorie iniziali ratificate dall’Assemblea e suddivise per Regioni, le quali indicheranno nelle stesse almeno due consiglieri supplenti. Il mandato di questi ultimi scade, come per gli altri, alla fine del quadriennio in corso. Tutte le cariche, a tutti i livelli (nazionale, regionale, provinciale, territoriale ed estero), hanno durata di quattro anni.
Le Associazioni Estere sono rappresentate complessivamente nel Consiglio Nazionale da un consigliere per ogni nazione, posto che il numero dei loro associati superi i 250 (duecentocinquanta) iscritti per associazione, fatta salva la rappresentanza delle Associazioni Estere già costituite alla data odierna. Il Consiglio Regionale è nominato dall’Assemblea Regionale dei Delegati ed è da questa parimenti fissato il numero dei suoi membri, tenendo conto della rappresentanza in percentuale di ogni Associazione. Ad ogni Associazione Provinciale o Territoriale deve comunque essere garantito un rappresentante identificato nel Presidente o, previa diversa decisione della stessa, altro soggetto prescelto e indicato. I Consiglieri nominati durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Regionale provvederà alla loro sostituzione tenendo conto della graduatoria iniziale, suddivisa per Associazioni. Il mandato di questi ultimi scade, come per gli altri, alla fine del quadriennio in corso. Il Consiglio Direttivo delle Associazioni è nominato dalla Assemblea degli associati ed è da questa parimenti fissato il numero dei suoi consiglieri. I consiglieri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione tenendo conto della graduatoria iniziale. I consiglieri nominati successivamente scadono, come gli altri, alla fine del quadriennio in corso.
Art. 21
Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri Nazionali, comporta automaticamente le dimissioni del Presidente e dell’intero Consiglio. In questo caso si renderà necessario convocare, da parte del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, entro tre mesi, l’Assemblea Nazionale Ordinaria dei Delegati, al fine di provvedere a ratificare la nomina dei componenti del nuovo Consiglio Nazionale ed eleggere il nuovo Presidente. Tale norma è valida anche per il Consiglio Direttivo Regionale, Provinciale, Territoriale ed Estero.
Art. 22
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione del Presidente o, in mancanza, del suo Vicario, ed ogni qualvolta essi lo reputino opportuno. Il Presidente è peraltro tenuto a convocare il Consiglio Nazionale, con lettera raccomandata, comunicazione telefax o via e-mail con conferma di ricezione spedita almeno venti giorni prima della data di convocazione, su eventuale richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri Nazionali.
Art. 23
Il Consiglio Nazionale è l’organo direttivo permanente della Federazione e delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell’Assemblea Nazionale, spettandogli i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:
a) su proposta del Presidente, nominare tra i suoi membri i Vice Presidenti di competenza territoriale, che fanno parte di diritto anche della Giunta Esecutiva;
b) su proposta del Presidente ratificare la Giunta Esecutiva e il numero dei suoi membri;
c) su proposta del Presidente, nominare il Segretario Generale solo fra gli associati effettivi;
d) ove ritenuto opportuno, su proposta del Presidente, nominare uno o più vice segretari fra gli associati effettivi;
e) predisporre il bilancio consuntivo e un budget previsionale delle entrate e delle uscite della Federazione;
f) dar corso alle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale dei Delegati;
g) deliberare, per quanto di sua competenza, sulla decadenza degli associati a norma dell’Art. 10;
h) istituire un regolamento interno;
i) istituire all’occorrenza commissioni con specifiche prerogative, prive di poteri decisionali, salvo esplicita autorizzazione o delega del consiglio, in casi eccezionali. Di queste potranno far parte anche coloro che non rivestono la carica di consigliere e, in misura non prevalente, anche persone estranee alla categoria;
j) affidare incarichi anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla categoria, per il reperimento di sponsor o per l’organizzazione delle molteplici attività federative, determinandone anche eventuali compensi;
k) deliberare in merito alla eventuale necessità di costituire società di capitali e/o cooperative a.r.l. ai fini di servizio e/o commerciali, secondo quanto previsto all’Art. 4.
Il Consiglio Regionale è l’organo direttivo permanente delle Unioni Regionali e delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell’Assemblea Regionale, spettandogli i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione; in particolare:
a) su proposta del Presidente, nominare il Segretario, solo fra gli associati effettivi;
b) su proposta del Presidente nominare il Tesoriere;
c) predisporre il bilancio consuntivo e budget preventivo annuale;
d) dar corso alle deliberazioni dell’Assemblea Regionale dei Delegati;
e) affidare incarichi anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla categoria, per il reperimento di sponsor o per l’organizzazione delle molteplici attività associative.
Il Consiglio Direttivo è l’organo direttivo permanente delle Associazioni Provinciali, Territoriali ed Estere e delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza delle rispettive Assemblee, spettandogli i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione; in particolare:
a) su proposta del Presidente, nominare il Segretario, solo fra gli associati effettivi;
b) su proposta del Presidente nominare il Tesoriere;
c) predisporre il bilancio consuntivo e il budget preventivo annuale;
d) dar corso alle deliberazioni dell’Assemblea Provinciale;
e) deliberare, per quanto di sua competenza, sulla richiesta di radiazione degli associati a norma dell’Art. 9, punto c);
f) affidare incarichi anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla categoria, per il reperimento di sponsor o per l’organizzazione delle molteplici attività associative.
Art. 24
Il Presidente Nazionale rappresenta legalmente la Federazione a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi. In caso di sua assenza o impedimento, il potere di rappresentanza spetta al Presidente Vicario. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria dei Delegati fra i suoi membri e resta in carica quattro anni.
Non può ricoprire l’incarico per più di due legislature consecutive. Al Presidente compete:
1) presiedere l’Assemblea Nazionale dei Delegati;
2) presiedere il Consiglio Nazionale;
3) presiedere la Giunta Esecutiva.
Art. 25
La Giunta Esecutiva è l’Organo Esecutivo del Consiglio Nazionale. Sono membri di diritto della giunta: Il Presidente Nazionale, che la presiede, e l’ufficio di presidenza composto dal Presidente Vicario e dai Vice Presidenti di Area. Oltre a quelli di diritto fanno parte della Giunta altri membri scelti all’interno del Consiglio Nazionale, indicati dal presidente, la cui nomina è ratificata dal Consiglio Nazionale. Alle riunioni della Giunta Esecutiva partecipano a scopo consultivo il Segretario e il Tesoriere. Spetta alla Giunta Esecutiva il compito di attuare le delibere del Consiglio, rendendo allo stesso ampia e circostanziata documentazione sulle attività espletate ed istituire un regolamento interno e, previa ratifica o mandato del Consiglio, l’affidamento di incarichi professionali a persone fisiche e giuridiche, anche estranee alla categoria, nell’ambito di attività specifiche di propria competenza.
Art. 26
Il Segretario è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente. Al Segretario spetta il compito di svolgere le mansioni attribuitigli dal Consiglio e in particolare: i compiti di natura amministrativa legati alla sede della Federazione e a coadiuvare tutte le attività istituzionali del Presidente. Il Segretario è tenuto a partecipare ai lavori di tutti gli organi istituzionali della Federazione presieduti dal Presidente Nazionale. Esso dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Nazionale ed è rieleggibile.
Art. 27
Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea Nazionale dei Delegati tra i suoi membri, su proposta del Presidente. Il Tesoriere è tenuto a svolgere i compiti attribuitigli dal Consiglio. Esso dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Nazionale ed è rieleggibile.
Art. 28
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea Nazionale anche fra persone estranee alla categoria, con competenze circa la loro funzione. I Sindaci Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La loro carica non è compatibile con le altre cariche previste dal presente statuto. Il Collegio dei Sindaci nomina tra i suoi membri effettivi un Presidente e cura la tenuta del libro dei verbali e delle deliberazioni da esso assunte. Al Collegio dei Sindaci spetta di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, vigilare sul buon andamento della gestione economico-finanziaria dell’ente e redigere apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo annuale dell’ente.
Art. 29
Il Collegio Arbitrale è composto da sette membri, di cui cinque effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea Nazionale anche fra persone estranee alla categoria. I membri del Collegio Arbitrale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La loro carica non è compatibile con le altre cariche previste dal presente statuto. Essi nominano tra i membri effettivi un Presidente, il quale deve essere un soggetto iscritto all’ordine degli avvocati o deve aver svolto un attività giudiziaria e/o nella magistratura. Il Collegio Arbitrale deve riunirsi ogni volta che è necessario per discutere o decidere sulle vertenze poste alla sua attenzione relative ai rapporti tra gli associati e le associazioni di appartenenza (Provinciali, Territoriali o Estere) o inerenti gli organi Nazionali. Può pronunciare pareri consultivi in merito a quesiti formulati dai Consigli Direttivi delle rispettive associazioni e degli organi Nazionali. Le decisioni del collegio devono essere pronunciate entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni, a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente. Il Collegio Arbitrale decide l’eventuale ricorso in appello sul provvedimento di radiazione dell’associato emanato dal Consiglio Nazionale. La sede del collegio Arbitrale è a Roma presso la sede legale della F.I.C. e il collegio è obbligato alla tenuta del libro dei verbali e delle deliberazioni da esso assunte.
Art. 30
La carica di Presidente Onorario della Federazione ha durata illimitata e, proposta dalla Presidenza, viene ratificata dall’Assemblea. I Senatori, per un massimo di cinque per ogni consiliatura, sono indicati dalle Unioni Regionali per particolari meriti nell’ambito della vita associativa nazionale e proposti dal Presidente Nazionale al Consiglio Nazionale che ratifica la loro nomina a durata illimitata. Il Presidente Onorario della F.I.C. e i Senatori hanno diritto al voto e possono partecipare alle Assemblee Nazionali e ai Consigli Nazionali, ed essere interpellati su questioni di particolare importanza.
TITOLO V MEZZI FINANZIARI DELLA FEDERAZIONE
Art. 31
I mezzi finanziari della Federazione sono costituiti da: a) quote associative e contributi dei soci; b) lasciti, donazioni, legati, contributi privati di persone fisiche o giuridiche; c) sovvenzioni, finanziamenti o contributi di enti pubblici; d) redditi patrimoniali o proventi derivanti da iniziative sociali; e) beni mobili e immobili di proprietà della federazione, acquistati o provenienti da lasciti o donazioni; f) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio; g) utili conseguiti attraverso attività commerciali e/o servizi effettuati da società di capitali e/o cooperative a.r.l. controllate dalla Federazione Italiana Cuochi. E’ fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante l’esistenza della federazione, salvo che la destinazione non sia imposta o prevista dalla legge.
Art. 32
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Nazionale il rendiconto economico finanziario della Federazione e il bilancio preventivo del successivo esercizio, i quali saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Nazionale dei Delegati accompagnati da una relazione redatta dallo stesso Consiglio. Parimenti i Consigli Regionali e i Consigli Direttivi delle Associazioni Provinciali, Territoriali ed Estere predisporranno il rendiconto economico finanziario e il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione delle rispettive Assemblee.
TITOLO VI MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO
Art. 33
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, occorrono, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà dei Delegati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Delegati. Per le modifiche degli statuti delle Unioni Regionali e delle Associazioni Provinciali, Territoriali o Estere, deliberano a maggioranza assoluta dei presenti, le rispettive Assemblee in seduta Straordinaria.
Art. 34
Per quanto non previsto espressamente nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.
F.TI PAOLO CALDANA ANGELO GAGLIONE NOTAIO